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IL CLA E' CENTRO AUTORIZZATO D'ESAME
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Statuto del CLA
Art. 1
Costituzione
e struttura 1. Ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, è costituito il Centro Linguistico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari, d'ora in avanti definito Centro. 2. Il Centro ha struttura modulare, con un Polo Centrale, presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, e poli decentrati, uno per ciascuna delle altre Facoltà, ivi comprese le sedi gemmate. 3. Il Polo Centrale si configura quale Centro di Servizi interdipartimentale fra i Dipartimento interessati a settori linguistici. 4. I poli decentrati si configurano quali servizi delle rispettive Facoltà. 5. Ciascun polo persegue autonomamente le finalità del Centro nell'ambito della Facoltà di riferimento, attuandone la programmazione didattica e scientifica.
Finalità 1. Il Centro Linguistico d'Ateneo, nel pieno rispetto della programmazione didattica e scientifica delle strutture interessate, esplica la propria attività per fornire supporto alla didattica, alla ricerca e alla formazione nei settori linguistici. 2. Nell'ambito delle proprie finalità, il Centro a) promuove l'apprendimento strumentale, la pratica e lo studio delle lingue per gli studenti, il personale docente, e tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Bari; b) mette a disposizione delle Facoltà, ed in generale delle unità didattiche interessate, le strutture, le attrezzature, le competenze tecniche e scientifiche ed i servizi necessari per il potenziamento sul piano metodologico-didattico degli insegnamenti linguistici impartiti;
c) concorre alla effettuazione delle attività didattiche, ivi comprese le forme
di autoapprendimento, in base a modalità stabilite di concerto con le strutture
interessate delle Facoltà;
d) concorre alla sperimentazione di nuove forme di attività didattiche; e) concorre alla effettuazione delle attività didattiche relative alla Scuola di Specializzazione, di concerto con gli organi della Scuola; f) soddisfa in maniera adeguata le esigenze culturali di approfondimento e di sperimentazione nel settore dell'insegnamento linguistico mediante le moderne tecnologie, anche in concorso con analoghi Centri italiani e stranieri altamente qualificati; g) promuove, con il concorso di esperti e collaboratori linguistici nonché di personale tecnico la, sperimentazione e la produzione di programmi ed unità didattiche che utilizzino le tecnologie interattive; il coordinamento di tali attività è affidato ad un docente; h) fornisce, nei limiti delle disponibilità del Centro e nel rispetto delle priorità istituzionali, nell'ambito di accordi o convenzioni, attività di consulenza, formazione, aggiornamento, qualificazione professionale a favore di altre Università, Enti pubblici e privati; i) svolge attività di studio e documentazione; j) svolge attività di ricerca, con particolare riferimento all'ambito europeo, anche su contratto o convenzione; k) esegue attività di consulenza su contratto o convenzione;
l) compatibilmente con i propri compiti istituzionali, fornisce servizi di
traduzione, interpretariato e consulenze; organizza e/o concorre
all'organizzazione di attività di formazione finalizzata e di servizi didattici
integrativi, quali corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e
corsi per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori; m) provvede alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di studio e documentazione e dei lavori originali svolti nell'ambito e per i fini istituzionali del Centro;
n) organizza e/o concorre all'organizzazione di conferenze, congressi, convegni,
seminari a carattere scientifico e scambi culturali.
Art. 3
Utilizzazione
dei servizi 1.
I servizi del Centro possono essere utilizzati temporaneamente anche da
borsisti, giovani laureati, docenti, visiting professors, studenti italiani e
stranieri per scopi conformi alle finalità di cui all'articolo precedente e
fatte salve le attività istituzionali, sulla base di specifici accordi.
Organi 1.
Sono organi del Centro: a) il Presidente; b) il Consiglio;
c) la Giunta.
Presidente 1. Il Presidente del Centro è eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno che lo compongono ed è nominato con provvedimento del Rettore. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta consecutivamente. 2. Il Presidente: a) rappresenta il Centro, fermo restando la rappresentanza legale di spettanza del Rettore; b) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei deliberati; c) esercita tutte le funzioni attribuite dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; d) è responsabile della attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio; e) è responsabile del personale assegnato al Centro; f) cura i rapporti con gli organi accademici; g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Centro, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; h) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti 3. Il Presidente, coadiuvato dal Consiglio: a) promuove le attività del Centro; b) predispone, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio, le richieste delle risorse necessarie alla realizzazione dei programmi 4. Il Presidente designa il proprio sostituto in caso di assenza o temporaneo impedimento non superiore a tre mesi e ne dà comunicazione al Consiglio.
Art. 6 Consiglio 1.
Il Consiglio del Centro è costituito con decreto del Rettore; i componenti
durano in carica un triennio e sono rinnovabili per una sola volta
consecutivamente. 2. Il Consiglio è così composto: a) il Presidente del Centro, che lo presiede; b) un docente in rappresentanza di ciascuna Facoltà designato dal rispettivo Consiglio di Facoltà ed un docente per il Polo decentrato in Taranto, designato di concerto dai Presidi delle Facoltà di Scienze MM. FF. NN., Economia, Giurisprudenza e Medicina Veterinaria; c) cinque rappresentanti degli esperti linguistici dell'Università di Bari, designati dagli stessi esperti linguistici, mediante votazione tra gli esperti linguistici dell'Università di Bari; d) tre studenti designati dal Consiglio degli Studenti; e) tre unità di personale tecnico-amministrativo, elette dal personale tecnico-amministrativo operante nei vari Poli 3. Il Consiglio delibera su tutte le materie di competenza del Centro. In particolare: a) è responsabile della programmazione e delle attività di cui all'art. 1; b) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle vigenti disposizioni
Giunta 1. La Giunta è così composta: - il Presidente; - quattro docenti nominati dal Consiglio fra i propri componenti - un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nominato dal Consiglio fra i propri componenti rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; - un rappresentante degli esperi linguistici dell'Università di Bari nominato dal Consiglio fra i propri componenti rappresentanti degli esperti linguistici 2. La Giunta ha funzioni istruttorie
Art. 8
Gestione
amministrativo-contabile 1.
La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dalle norme di
cui al Titolo VI del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. 2. Il Centro dispone di una dotazione annua assegnata dall'Università, nonché di contributi del MURST, di altri Ministeri, di Enti pubblici e privati. 3. Il Centro può ricevere dai Dipartimenti un contributo annuo, oppure il rimborso delle spese sostenute o altri compensi per servizi prestati ovvero contributi straordinari, indipendentemente dai servizi prestati, anche sotto forma di attrezzature. 4.
Il Centro può autofinanziarsi mediante la stipula di contratti e convenzioni.
Regolamento 1.
Il Consiglio delibera il Regolamento di funzionamento del Centro che è
approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
Art. 10 Consorzio 1. Il Centro può consorziarsi con Centri affini di altre Università, o Consorzi che ne condividano le finalità, sulla base di convenzioni proposte dal Consiglio ed approvate dal Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
Procedimento di approvazione 1. Il presente Statuto e le eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione, per quanto di competenza.
Art. 12 Scioglimento 1. Il Senato Accademico può deliberare la disattivazione del Centro proposta, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio dello stesso. 2.
Il Consiglio d'Amministrazione delibera in ordine alla destinazione
delle risorse assegnate al Centro. |
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Sito aggiornato il:
03 aprile 2012
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